Sospensione mutuo o atto prima casa: misure per dipendenti, autonomi e professionisti

Tabella dei Contenuti

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Finalità

Con il Decreto Cura Italia si prevede un aiuto economico per chi si trova nella condizione di non riuscire a pagare le rate di mutui prima casa a causa dell’epidemia Covid-19 in corso. Le risorse stanziate ammontano a 400 milioni di euro.

L’art. 54 del  Decreto Cura Italia potenzia il Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” ampliando la platea dei beneficiari e ed eliminando il tetto di 30mila euro di reddito ISEE necessario finora per accedere alla misura.

 

Strumento.art. 54 Decreto Cura Italia Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Soggetto Richiedente

Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo “prima casa”:

  • i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, licenziati o in cassa integrazione;
  • i collaboratori parasubordinati, rappresentanti commerciali o di agenzia, che dimostrino la sospensione dall’attività lavorativa;
  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

Requisiti di Ammissione al Fondo

Ai fini dell’ammissibilità e dell’accoglimento della richiesta della sospensione del pagamento delle rate del mutuo  “prima casa”,  dovranno

sussistere i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

Requisiti soggettivi:

  • per i lavoratori dipendenti: attestazione della sospensione dell’attività lavorativa o in alternativa della riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti: autocertificazione di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. 

Requisiti oggettivi:

  • il mutuo deve essere stipulato:
  • per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale. L’immobile adibito ad abitazione principale, oltre ad essere prima casa, non deve risultare catastalmente di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)
  • da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
  • il valore del mutuo non può superare i 250.000 euro;
  • in caso di ritardo nel pagamento delle rate, il periodo di mora non deve superare i 90 giorni consecutivi.

Fermo restando che tali requisiti saranno confermati o modificati dal regolamento attuativo, si auspica che il periodo di minimo di anzianità fissato in 1 anno possa essere ridotto stante la particolare situazione. 

 

Cosa Prevede

E’ prevista la  sospensione, di 9 mesi, del pagamento delle rate del mutuo.

Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate.

Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.

Pertanto finito il periodo di sospensione:

1) il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda

2) il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

3) il mutuatario dovrà corrispondere alla banca la propria metà degli interessi maturati sulle rate non versate.

 

Elementi da valutare prima di richiedere la sopsensione

Analizziamo i pro e i contro della richiesta di sospensione:

1) La richiesta di sospensione diventa uno strumento indispensabile per coloro che sono certi di non riuscire a sostenere l’impegno economico delle rate, in seguito alla riduzione dello stipendio o del fatturato, anche per  evitare  eventuali segnalazioni nelle  centrali rischi finanziarie in caso di ritardo del pagamento alla banca. 

2) La richiesta di sospensione è consigliata per i titolari di un mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale. Infatti, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo, e pertanto tale sostegno in questa fase produce evidenti vantaggi.

3) Per chi si avvale della sospensione potrebbe essere preclusa, nel futuro, la possibilità di optare per una surroga o una rinegoziazione che, ridefinendo le condizioni di rimborso del mutuo, potrebbe alleggerire le rate. 

 

Modalità di richiesta

Allo stato attuale si dovrà attendere l’emanazione di apposito decreto per definire criteri, modalità e documentazione da allegare alla domanda.

Resta implicito che la richiesta dovrà essere corredata da attestazioni che comprovino la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero:

nel caso di richiesta di sospensione da parte dei lavoratori dipendenti: 

dichiarazione dell’azienda, a favore dei lavoratori dipendenti, contenente un’attestazione  in merito alla cessazione dell’attività lavorativa o alla riduzione della retribuzione dovuta alla nuova condizione connessa all’emergenza coronavirus;

nel caso di richiesta di sospensione da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti:

occorre che essi provino di aver subito una riduzione degli introiti pari ad almeno il 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a partire dal 21/02/2020 e fino alla data di presentazione della domanda. Il calo del fatturato registrato deve essere una conseguenza della chiusura dell’attività o della riduzione della stessa dovuta alle misure restrittive imposte dal governo per contenere il contagio. A tal fine risulta necessaria un’autocertificazione comprovante la situazione economica con responsabilità penali in caso di dichiarazione del falso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]