Decreto Cura Italia

Tabella dei Contenuti

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Quadro sinottico delle più rilevanti misure in ambito Finanziario, del Lavoro e Fiscale

 

Integrazione Salariale (art. 19)

– I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020

 

Cassa Integrazione in Deroga (art. 22) 

– Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. 

– L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 

– Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro domestico. 

 

Congedi e Indennità Lav. di Settore Privato, iscritti in GS e Lav. Autonomi (art. 23) 

– In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposizione, è prevista indennità per lavoratori con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni. In alternativa si può optare per il bonus baby sitter da 600 euro. 

 

Indennità per marzo a favore di Professionisti e CO.CO.CO (art. 27) 

– Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. 

 

Indennità per marzo iscritti AGO – Artigiani e Commercianti (art. 28) 

– Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani spettano 600 euro per marzo. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. 

 

Fondo Reddito in ultima istanza per Lav. Dip. e Autonomi iscritti alle Casse di Previdenza (art. 44) 

– Il presente articolo prevede “una indennità” per gli iscritti alle casse di previdenza (e lavoratori dipendenti). Le modalità di richiesta e attribuzione verranno disciplinati entro 30 gg dai ministeri competenti. 

 

Premio a Lavoratori Dipendenti (art. 63) 

– Premio da 100 euro per lavoratori dipendenti, parametrato alle giornate lavorate a marzo. Anticipo del datore che poi compensa in F24.

 

Quadro Finanziario 

Fondo Centrale di Garanzia (art. 49) 

Per nove mesi dalla entrata in vigore: 

– Garanzia gratuita, Aumenti massimali e percentuali di garanzia.

– Ammesse rinegoziazioni con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo.

– Nuovi finanziamenti di 18 mesi, massimo 3000, a favore di imprese, artisti e professionisti danneggiati dal covid-19. Il danno puo’ essere autocertificato. La garanzia è prestata gratuitamente e senza valutazione.

– Prestazione della garanzia su microcredito senza valutazione del merito di credito anche per chi non è valutabile positivamente in base agli ultimi due bilanci. Aumento da 25.000 a 40.000 tetto massimo del finanziamento. 

– Per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario. 

 

Fondo Gasparrini (Sospensione Mutuo Prima Casa) (art. 54) 

Per nove mesi dalla entrata in vigore: 

– Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione). 

 

Sostegno Finanziario alle Imprese (art. 54) 

– Credito di imposta a seguito di cessione crediti verso debitori inadempienti (trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta), in base a perdite e eccedenze ACE, su un valore massimo non eccedente il 20% del valore dei crediti ceduti.

 

Sostegno Finanziario alle MPMI (art. 55) 

– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 

Quadro Tributario 

Rinvio Tecnico – Rimessione in termini per Versamenti (art. 60) 

Premessa agli articoli 60, 61 e 62: salvo diversa futura posizione dell’INPS, la sospensione non si applica alla quota conto dipendente trattenuta nella busta paga di febbraio (e marzo per bar, ristoranti ecc), ma solo alla quota a carico dell’azienda:

– Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Sospensione di IVA, Ritenute (Lav. Dip e assimilato), Contributi Previdenziali e Assistenziali e Premi INAIL (art. 61) 

– Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per: 

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;                                                         

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 

r) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator.

– I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono (ritenute, iva ecc) dal 2/03/2020 fino al 31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

 

Sospensione Adempimenti e Versamenti – E Ritenute su Compensi e Provvigioni (art. 62) 

– Per tutti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (dich. IVA, Lipe I, estero, fatturazione(?), corrispettivi (?) ecc.), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non varia la scadenza delle  CU che rimane al 31/3/2020. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30/06/2020. 

– Per i soggetti con ricavi e compensi inferiori a 2.000.000 nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lav. Dip e assimilato, contributi inps e premi inail in scadenza tra l’8/3/2020 e il 31/03/2020. I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. 

– Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

Crediti di Imposta per Spese di Sanificazione (art. 64) 

– Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Crediti di Imposta per Botteghe e Negozi (art. 65) 

– Ai soggetti esercenti attività d’impresa – tranne quelle NON SOSPESE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) – è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

 

Sospensione delle Attività degli Uffici degli Enti Impositori (art. 67) 

– Con la necessaria premessa che questo articolo si riferisce alle attività degli enti pubblici e non a quelle in capo al contribuente, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori.

 

Sospensione dei Termini di Versamento dei Carichi Affidati ad Agenti di Riscossione (art. 68) 

– Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS). La sospensione vale anche per accertamenti doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi (ex L. 160/2019) di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno. 

– Prorogati al 31 Maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in scadenza il 31 marzo. 

– Specifichiamo: nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta. 

 

Proroga PREU e Canone AAMS (art. 69) 

– Spostato al 29/5 il termine di versamento in scadenza al 30/4. Possibilità di rateizzazione con degenza di interessi. 

 

Assemblee di Società (art. 106) 

– In deroga al codice civile o a disposizioni statutarie, l’assemblea è convocata entro 180 gg dal 31/12/2019.

– I commi successivi disciplinano le modalità di svolgimento e aspetti procedurali, tenuto conto della situazione di emergenza. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]