Convertito il Decreto PNRR2

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il D.L. 36/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,  ribattezzato  Decreto PNRR 2, è stato convertito, con modifiche,  con L. 76/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022. 

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le modifiche intervenute in sede di conversione e rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

 

 

Articolo 18

 

Comma 01

Estensione possibilità di pagamento a mezzo di carte prepagate

In sede di conversione in legge, viene modificato l’articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012, estendendo, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l’obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Ne deriva che devono essere accettati anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.

 

Comma 1

Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos.

Modificando l’articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
commi 2 e 3

 

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica

Modificando l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti:

– in regime forfettario;

– in regime di vantaggio; e

per le associazioni sportive dilettantistiche.

L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.

Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Comma 4-bis

Lotteria degli scontrini

In sede di conversione in legge è stato sostituito il comma 540 dell’articolo 1, L. 232/2016, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato acquistino con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, modificando il successivo comma 544, è previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, saranno disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie.

 

Comma 4-ter

Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus

In sede di conversione in legge è stato modificato il comma 4, articolo 119, D.L. 34/2020, chiarendo che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

 

 

Articolo 18-ter

 

Disposizioni in materia di gioco pubblico

In sede di conversione in legge viene prorogato a titolo oneroso il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, fino al 30 giugno 2024.

La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in 2 rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall’articolo 1, comma 1048, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).

Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

Viene, inoltre, introdotta la nuova lettera c-quater), articolo 110, comma 7, R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), è stabilito che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, saranno individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla precedente lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, L. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001). Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, D.P.R. 640/1972. A tal fine, con il decreto Mef di cui al comma 7-ter), articolo 110, R.D. 773/1931, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

 

 

 

Articolo 19

 

Contrasto al lavoro sommerso

Viene sostituito il comma 1, articolo 10, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che, al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’Inps, dell’Inail, dell’Arma dei Carabinieri e della G. di F. avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-bis, nel portale confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. 

 

Articolo 20

 

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con il fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l’Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri: 

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; 

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; 

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

 

Articolo 23-bis

 

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse

In sede di conversione in legge viene modificato l’articolo 5-bis, D.L. 21/2022, estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

 

 

Articolo 24

 

Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di ecobonus e sismabonus

Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. 

 

 

Articolo 24-bis

 

Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili

In sede di conversione in legge è introdotto per il 2023, un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 55, Regolamento (UE) 651/2014, finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e, in particolare, all’articolo 55 e l’importo massimo dell’aiuto è fissato nell’80% dei costi ammissibili. 

Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Mef e l’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, saranno stabiliti criteri e modalità di attuazione, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli. 

La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2023.

 

 

Articolo 25-bis

 

Conai

In sede di conversione in legge viene aggiunto il comma 5-ter all’articolo 224 del Codice dell’ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l’accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o a un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

 

 

Articolo 32, comma 1-ter

 

Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale

In sede di conversione in legge è stato previsto che al fine di incentivare la diffusione dell’innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, nel termine di 120 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, con decreto Mipaaf sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l’utilizzo dell’energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che a un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

 

 

Articolo 37

 

Interventi sulla disciplina delle ZES e delle ZLS

In sede di conversione in legge, viene modificata la previsione per le ZES, intervenendo sulla disciplina della delimitazione dell’area di tali zone di cui all’articolo 4, comma 3, D.L. 91/2017, che ha previsto l’emanazione di un D.P.C.M. per la definizione delle modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

In particolare, tale procedura deve essere attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, deve essere approvata, entro 30 giorni dall’acquisizione della proposta commissariale, con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.

A mezzo di un intervento sull’articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, viene esteso il credito d’imposta previsto per gli investimenti nelle ZES anche all’acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all’ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti. 

In riferimento alle ZLS, viene modificata l’articolo 1, comma 65, L. 205/2017 al fine di prevedere l’emanazione di un D.P.C.M., entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall’articolo 5, D.L. 91/2017.

 

 

Articolo 37-bis

 

Prestazioni di logistica

In sede di conversione in legge viene sostituito l’articolo 1677-bis, cod. civ., prevedendo che se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di 2 o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

 

 

Articolo 42

 

Rinvio entrata in vigore Codice della crisi

L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]