Superbonus 80% per Alberghi e Strutture Ricettive

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con il Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 è stato introdotto un nuovo Superbonus 80% per gli Alberghi e le Strutture Ricettive accompagnato da un fondo perduto fino al 50%.

Si tratta di una agevolazione prevista dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura M1C3, investimento 4.2.1) per favorire un importante comparto per l’economia italiana, duramente colpito dalla crisi legata alla pandemia.

L’articolo 1 di tale decreto introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

 

Beneficiari

Possono accedere a queste agevolazioni:

  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attività agrituristica
  • Strutture ricettive all’aria aperta,
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

 

Agevolazione

Contributo in credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili

Contributo a fondo perduto fino al 50% fino ad un massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente :

  1. fino ad ulteriori 000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% cento dell’importo totale dell’intervento;
  2. fino ad ulteriori 000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. A questi fini per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  3. fino ad ulteriori 000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

E’ possibile richiedere un’anticipazione del 30% del fondo perduto a fronte di fidejussione.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da questi incentivi è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l’efficienza energetica a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito.

 

Interventi Ammissibili

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  5. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024

Queste agevolazioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1°febbraio 2020 e non ancora conclusi al 07/11/2021 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07/11/2021.

Agli interventi conclusi prima del 07/11/2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

Spese Ammissibili

In attesa di decreto attuativo

 

Regime Cumulabilità

Questi contributi sono in regime di Temporary framework Covid-19 o in De Minimis a seconda della vigenza delle norme e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

 

Procedura

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande (CLICKDAY), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

 

Scadenze

In attesa di decreto attuativo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]