Sconto in fattura bonus edilizi: la mancata indicazione in fattura blocca la cessione

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Come chiarito dalla risposta a interpello n. 385 del 20 luglio 2022, la mancata indicazione in fattura, da parte del fornitore, dello sconto concesso al cliente in cambio del credito fiscale, risulta elemento che non può essere successivamente corretto tramite emissione di una nota di variazione, con la conseguenza che la frazione non pagata potrà essere agevolabile sono all’atto del pagamento.

 

La rettifica della fattura

Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle parti degli edifici visibili dall’esterno è prevista una agevolazione che consente al contribuente di fruire della detrazione in relazione alle spese sostenute (articolo 1, commi 219-223, L. 160/2019); si tratta del cosiddetto “bonus facciate”, che agevola le spese relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il bonus concesso a chi effettua i lavori si è ridotto nel corso del tempo:

  • in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021 presentava la portata massima pari al 90% della spesa sostenuta;
  • mentre l’ultima Legge di Bilancio ne ha disposto la proroga al periodo d’imposta 2022 consentendo però una più contenuta misura ridotta del bonus, pari al 60%.

 

Vista la riduzione del beneficio, molti contribuenti hanno provveduto ad innescare entro la fine del 2021 il presupposto per poterne beneficiare, ossia procedere al pagamento del 10% della fattura emessa dall’impresa a cui sono stati appaltati i lavori, lavori che poi nella maggior parte dei casi sono stati realizzati successivamente.

La questione esaminata nell’interpello riguarda una fattura emessa dall’impresa che ha eseguito i lavori senza indicazione dello sconto: secondo l’Agenzia delle entrate, poiché l’unico elemento che si desidera rettificare della fattura emessa è lo “sconto”, mentre corrispettivo e Iva addebitati sono corretti, non vi sono le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 e conseguentemente per riemettere un nuovo documento completo. 

 

La conseguenza è che l’emissione di una fattura senza indicazione dello sconto non può essere successivamente corretta, bloccando quindi la possibilità di gestire il bonus tramite sconto in fattura.

Questo implica l’impossibilità in capo al committente (beneficiario del bonus) di perfezionare l’opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo.

Tale chiarimento coinvolge tutte le fatture per le quali i contribuenti intendono beneficiare dello sconto in fattura (quindi anche per il 110%).

Si invita pertanto la clientela a prestare la massima attenzione all’emissione della fattura con la corretta indicazione dello scontro in fattura, pena la perdita del diritto a trasferire detto credito in parziale/totale pagamento della prestazione.

Al verificarsi di tale evenienza, l’Agenzia delle entrate indica il seguente comportamento quale soluzione per arginare le conseguenze del problema concreto:

  • con riferimento al 10% del corrispettivo pagato nel 2021 il contribuente può fruire nella propria dichiarazione dei redditi della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% di tale importo;
  • il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà alternativamente essere portato in detrazione (necessariamente applicando la nuova misura del bonus pari al 60%) ovvero ceduto (previa comunicazione di opzione per la cessione del credito).

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