Novità sul crowdfunding delle startup: il regolamento ECSP

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L’Unione Europea si era da tempo detta interessata ad intervenire con un regolamento sul crowdfunding, anche alla luce del sempre maggiore ricorso che le startup fanno del finanziamento collettivo.

Così, il 10 novembre 2021 è ufficialmente entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 cosiddetto Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business.

Tale intervento normativo, chiamato anche Regolamento ECSP, contiene importanti novità indirizzate alle piattaforme di crowdfunding e a tutti i fornitori di tali servizi.

La ratio è quella di creare una cornice di intervento entro cui armonizzare il lavoro di tali soggetti creando, di conseguenza, maggiori capacità di raccolta e di investimento.

Ad essere normato non sarà solo l’equity crowdfunding ma anche il social lending crowdfunding. Di seguito, brevemente, le differenze tra i due strumenti:

  • l’equity crowdfunding si basa sullo scambio di fondi, corrisposti in cambio di quote azionarie e viene attivato da aziende che necessitano di lanciare un prodotto o servizio sul mercato;
  • il social lending crowdfunding è definito come un prestito tra privati vero e proprio, indirizzato ad attività che necessitano di liquidità. Mentre nel primo caso le aziende possono essere diverse in base a dimensioni e fatturato, questo prestito peer-to-peer si rivolge ad aziende di minori dimensioni o anche a persone fisiche. 

 

Il regolamento ECSP in breve

Il primo punto del Regolamento che incentiva l’operatività del crowdfunding è una conferma di quanto già previsto in Italia dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Si tratta di estendere l’attività delle piattaforme di raccolta di capitale di rischio online, all’utilizzo di strumenti finanziari di debito e all’utilizzo di obbligazioni. 

Tale Legge aveva anche previsto l’utilizzo di apposite “bacheche online” dedicate alla raccolta a mezzo di tali strumenti e il Regolamento Europeo ha confermato queste disposizioni, ammettendo di fatto il ruolo di apripista ricoperto dall’Italia.

 

Tutte le novità sul crowdfunding

Approfondendo poi le novità del Regolamento ECPS, un aspetto importante riguarda la possibilità che la raccolta sia effettuata anche da imprese diverse dalle PMI le quali potranno collocare minibond anche presso investitori retail. Aprendo ai minibond, la normativa chiude invece alla possibilità di collocare quote di OICR – Organismi d’investimento collettivo del risparmio – e fissa un tetto massimo di raccolta di 5 milioni di euro annui (in luogo degli 8 precedentemente previsti dalla normativa italiana).

Il Regolamento chiama in campo i fornitori di servizi di crowdfunding, rendendoli responsabili di un’azione preliminare di analisi e valutazione dei progetti proposti, al fine di avere un’esposizione al rischio mitigata e ragionata.

Istituisce inoltre l’obbligo di presentare richiesta di autorizzazione all’autorità nazionale competente da parte dei soggetti giuridici che intendono diventare fornitori di servizi di crowdfunding. Questi ultimi saranno sottoposti alla vigilanza dell’autorità designata e saranno inseriti in un registro appositamente istituito dall’ESMA – European Securities and Markets Authority.

L’inserimento in tale registro rilascerà al fornitore richiedente un passaporto europeo grazie al quale potranno operare in tutti gli Stati membri, consentendo così alle imprese di raccogliere fondi anche oltre i confini nazionali.

Ai fini di tutelare i soggetti investitori “non sofisticati”, il Regolamento impone sia per l’equity, sia per il lending, l’obbligo per le piattaforme e per i soggetti fornitori di servizi, di informare l’investitore sui rischi e ricevere esplicito consenso a proseguire. Questo, nei casi di investimenti superiori all’importo maggiore tra 1.000€ e il 5% del patrimonio dell’investitore.

Infine, è stato oggetto di riforma anche l’eventuale conflitto di interessi delle piattaforme di raccolta, le quali non potranno più partecipare alle offerte pubblicate sui propri portali.

 

Regolamento ECSP e lo stato dell’arte in Italia

Come la maggior parte della legiferazione comunitaria, anche il Regolamento UE n. 2020/1503 ha previsto un regime transitorio. In particolare, le piattaforme fornitrici di servizi di crowdfunding avranno un anno di tempo dall’entrata in vigore del Regolamento, per completare il loro adeguamento a quanto dallo stesso stabilito. Il termine è quindi fissato alla data del 10 novembre 2022.

L’Italia, riveste da sempre un ruolo importante nel mercato del crowdfunding, con circa 80 piattaforme attive che hanno raccolto 500 milioni di euro da luglio 2020 a giugno 2021. Questo dato segnala una crescita del 172%, così come riporta l’ultimo report sul crowdfunding italiano stilato dal Politecnico di Milano.

Attendiamo che venga designata ufficialmente l’Autorità che esercita la vigilanza sui fornitori di servizi e che, probabilmente, sarà individuata nella Consob (Commissione Nazionale per le società e la Borsa) con sostegno della Banca d’Italia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]