Moratoria sui Mutui, Finanziamenti e Leasing per le Piccole e Medie Imprese

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Ministero dell’Economia e della Finanza ha fornito i seguenti chiarimenti alla moratoria di legge introdotta dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia:

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia anche l’impresa ”in bonispuò ricorrere alle moratorie  anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge Cura Italia.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge Cura Italia, cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

E’ importante sottolineare che gli Istituti di credito/Società di leasing non devono fare alcune istruttoria, nemmeno con iter semplificato, ma devono procedere con la richiesta e dar corso testualmente a quanto di seguito riportato:

  • non revocare in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  • prorogare, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 ;
  • sospendere sino al 30 settembre 2020 i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Strumento: Art 56 Decreto Cura Italia

Soggetto Richiedente

Possono richiedere la moratoria micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi titolari di partita IVA:

  • con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 
  • con sede in Italia
  • anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Al momento dell’inoltro della richiesta, il richiedente, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni, deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

 

Cosa Prevede

La possibilità di richiedere la sospensione di mutui e operazioni di leasing. Il piano di rimborso sarà sospeso fino al 30 settembre (6 mesi). E’ possibile richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

 

Procedure

La sospensione o l’allungamento sono accettate d’ufficio e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità). 

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione;

questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Nel caso il finanziamento fosse assistito da una garanzia pubblica trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

 

Modalità di richiesta

Invio, tramite PEC, di apposita comunicazione al proprio Istituto di Credito o Società di Leasing corredata da autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 .

 

Strumento: Accordo per il Credito “Addendum Coronavirus” Moratoria ABI

Soggetto Richiedente

Possono richiedere la moratoria micro, piccole e medie imprese con esposizioni debitorie in essere al 31 gennaio 2020.

Ai fini dell’ammissibilità si dovrà tener conto che:

  • per i mutui e leasing di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
  • per le operazioni di anticipazione dei crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza si dovrà dichiarare che sono certi ed esigibili;
  • il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analoga sospensione/allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Cosa Prevede

La possibilità di richiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui e operazioni di leasing:

Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno:

applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine il termini massimo è pari a 270 giorni, mentre per quello agrario di conduzione il massimo è pari a 120 giorni.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.

L’accordo, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è operativo.

 

Procedure

La sospensione o l’allungamento sono subordinate all’istruttoria da parte dell’Istituto di credito o società di leasing. La tempistica prevista di norma è di 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle Banche.

 

Modalità di Richiesta

Inviare la domanda (redatta su modulo predisposto dai vari istituti) al proprio Istituto di Credito o Società di Leasing  corredata da autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 .

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

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