Le indennità del Decreto Sostegni

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con l’articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto. In taluni casi (come per i collaboratori dello sport) con differenze significative che andremo a illustrare.

 

Le indennità riconosciute dall’Inps

Nei commi da 1 a 9 del citato articolo 10, il Decreto Sostegni prevede il riconoscimento da parte dell’Inps di un’indennità pari a 2.400 euro a lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte ed in possesso di determinati requisiti.

 

I soggetti interessati

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

 

Quanto alle modalità e alle caratteristiche previste per l’erogazione occorre evidenziare che:

  • per quanti abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-bis, Decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’indennità viene erogata dall’Inps in via automatica;
  • per quanto non abbiano in precedenza beneficiato dell’indennità prevista dal Decreto Ristori, l’erogazione della indennità pari a 2.400 euro è subordinata alla verifica da parte dell’Inps del possesso dei requisiti richiamati ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 10 del recente Decreto Sostegni. 

 

In generale, salvo specifiche eccezioni, le condizioni che i lavoratori appartenenti alle singole categorie devono possedere per beneficiare dell’indennità sono analoghe a quelle già previste da precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie. 

In particolare viene ribadito che non ha diritto alla indennità chi, alla data di presentazione della domanda, è titolare di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro intermittente) e/o risulti titolare di pensione. 

L’elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). Ciò al fine di permettere l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno maturato i presupposti successivamente alla pubblicazione del precedente Decreto Ristori. 

 

Novità per gli iscritti alla gestione ex-Enpals

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la soglia di reddito relativo al 2019 entro la quale è possibile beneficiare dell’indennità è incrementata – rispetto alla precedente – da 50.000 a 75.000 euro.

 

Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Quanto al divieto di cumulabilità, le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

 

Le indennità riconosciute da Sport e Salute Spa ai collaboratori sportivi dilettantistici

Nei commi da 10 a 15 del richiamato articolo 10 del Decreto Sostegni vengono invece rinnovati gli aiuti previsti per i collaboratori che operano in ambito sportivo dilettantistico e che percepiscono somme inquadrate nel regime dei compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir.

 

Le novità immediate che si riscontrano per queste nuove indennità sono che:

  • il bonus non è legato come in passato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
  • l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in funzione dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 (saranno probabilmente la o le Certificazioni Uniche rilasciate nel corso del 2020 dai soggetti eroganti a comprovare il dato);
  • la norma non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne deriva pertanto che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità;
  • la norma non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto Sostegni l’indennizzo viene quindi proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta precedente all’emergenza da Covid-19 e ispirato a ragioni di equità al fine di “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”. 

 

La misura dell’indennità

  • 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
  • 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
  • 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

 

Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni:

  • che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  • che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle FAQ di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
  • che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
  • che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni.

 

Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una faq pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre. Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della “cessazione” che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla “sospensione” e alla “riduzione”. Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente bonus 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la “sospensione” e la “riduzione” con riferimento all’intero anno 2020. A tal proposito si ritiene che la “riduzione” possa essere verificata confrontando le Certificazioni Uniche rilasciate per l’anno 2019 e per l’anno 2020.

 

Faq 12) in quali casi si può ritenere che l’attività sia ridotta/cessata/sospesa nel mese di novembre 2020?
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per “sospensione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020.

 

Le indennità previste dal Decreto Cura Italia incompatibili con il presente bonus

  • norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals);
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19;
  • indennità per gli iscritti al fondo gestione Inps;
  • indennità per i lavoratori domestici.

 

Anche l’indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l’erogazione del bonus, come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.

 

Quanto alle modalità di erogazione Sport e Salute Spa provvederà, in linea con quanto fatto in precedenza, come segue:

  • i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a. con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
  • l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.pa. gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare con dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell’articolo 445/2000 il possesso dei requisiti, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell’apposita casella.

 

La verifica della mail comunicata a Sport e Salute 

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma e ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina).

 

Aspetti da chiarire

Con riferimento a questa disciplina riferita alle indennità 2021 riconosciute ai collaboratori sportivi, restano comunque da chiarire taluni aspetti dubbi che si spera vengano risolti al più presto.

In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati.

Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019.

Ciò in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020.

Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo.

Segnaliamo, infine, che Sport e Salute ha attivato un canale Telegram https://t.me/s/SporteSalute al fine di fornire aggiornamenti e comunicazioni sull’indennità in commento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]