ISCRO: presentazione domanda di riesame

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Come noto, a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è stata istituita, in via provvisoria per il triennio 2021 – 2023, una “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” (c.d. ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex articolo, 53 Tuir. 

 

Una forma di ammortizzatore sociale specifica per i suddetti soggetti, attivabile a condizione che i richiedenti possano vantare alcuni requisiti stabiliti dalla norma introduttiva:

 

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dello specifico indice Istat;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (Durc regolare);
  6. essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

 

Quasi pleonastico ricordare che l’iscrizione alla Gestione Separata è presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO.

 

In massima sintesi si ricorda che l’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e viene erogata per 6 mensilità; la norma specifica, tuttavia, che per tale periodo non vi sarà alcun accredito di contribuzione figurativa. 

 

L’importo corrisponderà ad un valore pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, ma il suo valore mensile non potrà in ogni caso superare il limite di 800 euro, così come non potrà risultare inferiore a 250 euro. Si ricorda, infine, che l’ISCRO potrà essere richiesta una sola volta nel triennio.

 

La domanda per ottenere l’ISCRO potrà essere inviata all’Inps in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione sul sito internet dell’Istituto, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per l’anno corrente la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, a mezzo della relativa applicazione presente, come detto, nel portale istituzionale dell’Inps.

 

L’Istituto previdenziale, con propria circolare n. 94/2021, ha avuto modo di fornire le proprie indicazioni riguardo gli aspetti di funzionamento, spettanza, decadenza, calcolo e richiesta dell’ISCRO, analizzando in particolare le distinte situazioni relative ai requisiti necessari al soggetto percettore. Tali requisiti, infatti, saranno presi in considerazione dall’Istituto in sede di lavorazione della domanda ricevuta. 

 

A fronte dell’eventuale reiezione, tuttavia, l’interessato potrà presentare apposito ricorso al Comitato Amministratore della Gestione Separata, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di respingimento della domanda inviata.

 

Con il recente messaggio n. 3180/2021, l’Inps offre maggiori indicazioni proprio sul tema della eventuale reiezione della domanda ISCRO e di una possibile richiesta di riesame – da non confondere con la situazione di ricorso amministrativo – questione peraltro già accennata nella istruzioni procedurali della circolare sopra citata.

 

Viene spiegato come la procedura di verifica delle domande pervenute si basi sostanzialmente su controlli automatizzati circa il possesso, da parte del richiedente, dei vari requisiti, ovvero sulle incompatibilità od incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda, con le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione ISCRO, del sito Inps, alla voce “Le mie ultime domande”.

 

Considerata tale forma automatica di controllo è stata giustamente prevista la possibilità, per il soggetto che si è visto respingere la propria domanda, di chiedere un riesame della medesima, offrendo egli la documentazione probante riguardo la propria posizione di ritenuta effettiva spettanza.

 

Il nuovo atto amministrativo Inps entra anche nei dettagli organizzativi e procedurali della domanda di riesame. Viene così indicato un termine, non perentorio, per l’invio della citata domanda di riesame pari a 20 giorni, decorrenti dal 23 settembre 2021 per le domande già esaminate, ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva. 

 

A tale nuova domanda dovrà essere allegata specifica documentazione, riportata in dettaglio nell’allegato 1 al messaggio in esame. In tale schema, infatti, l’Inps specifica la documentazione necessaria, per il riesame richiesto, a fronte di una determinata causa di reiezione della domanda principale. Resta naturalmente salva, in caso di ulteriore reiezione in sede di riesame, la possibilità di proporre ricorso amministrativo secondo quanto in precedenza esposto. 

 

Da notare, sul tale aspetto, che il messaggio non contiene alcuna indicazione circa un eventuale ulteriore termine per la presentazione del ricorso amministrativo, per cui si ritiene dover considerare sempre valido quello dei 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di respingimento della domanda per l’ottenimento dell’ISCRO, inizialmente inviata.

 

Sul piano procedurale la domanda di riesame dovrà essere inoltrata in via telematica, sul sito Inps applicazione riservata ISCRO, ove all’interno della sezione “Le mie ultime domande”, per quelle la cui istruttoria si sia conclusa con esito negativo, sarà presente il tasto “Richiedi riesame”.

 

Tramite la funzione dettagli della domanda saranno visualizzabili alcuni aspetti riguardanti la richiesta respinta, nonché i motivi della reiezione della stessa, necessari al fine di valutare la documentazione corretta da allegare alla domanda di riesame, come previsto dal già citato allegato 1.

 

Esposte le motivazioni che sottendono alla richiesta, ed allegata la necessaria documentazione, sarà possibile inviare la domanda di riesame.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]