Investimenti Agevolati in Start up e PMI Innovative

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’articolo 38, commi 7 e 8 del D.L. 34/2020, prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Le modalità di accesso al beneficio e le procedure operative sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020 e dalla Circolare 25/02/2021, 01.2021 del Ministero dello sviluppo economico, alle quali si rimanda per tutti gli approfondimenti necessari.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è inoltre presente una sezione con le risposte alle domande più frequenti al alla pagina Incentivi Fiscali per Start up e PMI Innovative .

Per poter fruire dell’agevolazione è obbligatoria la presentazione di un’istanza telematica preventiva: prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico.

Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria puo’ presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purche’ nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria e’ tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma informatica. 

Il Decreto del 28 dicembre 2020, all’art .9, dispone che le relative disposizioni si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Ai fini dell’inserimento dell’istanza nella piattaforma è necessario essere in possesso della seguente strumentazione: 

  1. SPID del legale rappresentante; 
  2. indirizzo PEC valido dell’impresa beneficiaria; 
  3. indirizzo PEC valido del soggetto investitore
  4. firma digitale del legale rappresentante.

 

Il Ministero ha chiarito che l’investitore deve obbligatoriamente avere un proprio indirizzo PEC personale, in quanto l’Amministrazione deve avere certezza che le comunicazioni arrivino al destinatario e la PEC – avente valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento – informa dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data preciso dell’invio e della ricezione.

L’accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese. 

Per l’accreditamento alla piattaforma informatica di una impresa richiedente amministrata da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, il legale rappresentante della stessa deve inviare, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta redatta utilizzando il modulo presente al link del MISE Start up Innovative – Incentivi De Minimis  , da inviare mediante PEC all’indirizzo [email protected] con oggetto “Accreditamento Incentivi fiscali Startup e PMI innovative DM 28/12/2020”, al fine di ottenere tale accreditamento e operare la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

L’accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito fino al completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

Per le modalità operative per l’accesso alla piattaforma e la presentazione dell’istanza si deve far riferimento a quanto indicato nella Circolare 25/02/2021, 01.2021 del Ministero dello sviluppo economico.

 

L’Agevolazione

Il comma 7 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020 ha inserito nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 l’Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all’investimento in start-up innovative) il quale prevede che:

in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29 (del D.L. 179/2012), dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il comma 8 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020 ha inserito all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 il comma 9-ter che prevede che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e fino all’ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis””.

L’investimento agevolato di cui ai paragrafi precedenti deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.  L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche’ agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e). Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attivita’ di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.

Per i soci di societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, l’importo per il quale spetta la detrazione, e’ determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. 

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare. 

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall’art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Le agevolazioni non si applicano

  1. nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica
  2. nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

 

Il Regime de Minimis

Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013.

Si rammenta che ai sensi di tale paragrafo 2, il massimale di aiuto per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, e gli aiuti non possono essere utilizzati in ogni caso per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Ai fini della verifica del massimale applicabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento de minimis, la piattaforma informatica accerta i codici attività dell’impresa beneficiaria risultanti presso il Registro imprese. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto, si applica la definizione di impresa unica prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis.

L’importo dell’agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, da indicare in sede di compilazione della domanda, deve essere determinato tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del Regolamento de minimis, nell’arco dell’esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all’impresa beneficiaria ovvero all’impresa unica a cui appartiene l’impresa beneficiaria, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. 

 

Si ricorda che ai sensi del regolamento UE 1407/2013 art.2 paragrafo 2, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

 

L’Istanza Telematica

L’istanza contiene: 

  1.  gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; 
  2. l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare; 
  3. l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. La direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale «de minimis» notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore. L’esito negativo di tale accertamento e’ ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza e alla conseguente fruizione dell’incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia’ ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa e’ tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita’ indicate al presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.  

 

In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria e’ tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma informatica, ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita’ dell’agevolazione di cui all’art. 4 per i soggetti investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a).

Nei casi di mancata effettuazione dell’investimento agevolato e/o rinuncia all’agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia.

 

Condizioni per Fruire dell’Agevolazione Fiscale

Oltre alla trasmissione preventiva dell’istanza telematica, la norma richiede che l’agevolazione fiscale sia indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nella impresa beneficiaria. 

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, o gli organismi di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020 ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all’allegato B del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, e l’entita’ dell’investimento agevolato e’ certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.

Qualora l’esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

 

Decadenza delle Agevolazioni Fiscali

Il diritto alle agevolazioni decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica: 

  1.  la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa’, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
  2. la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; 
  3. il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e); 
  4. la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; 
  5. la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

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