Gli Incentivi per gli Interventi di Riqualificazione Energetica e Antisismici

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’art. 119 del D.L. rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

I soggetti

L’agevolazione si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale del beneficiario;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità, per interventi su immobili di loro proprietà gestiti per conto dei comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Non possono pertanto fruire delle detrazioni maggiorate al 110% le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Il bonus del 110% per alcune tipologie di interventi energetici 

In primo luogo, l’articolo 119, D.L. 34/2020 ha previsto che la nuova detrazione Irpef è fruibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 inerenti:

  1. gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  2. gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  3. gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 30.000 euro).

Per beneficiare della detrazione “maggiorata” al 110% gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. 

Se congiuntamente ad uno dei tre interventi agevolabili citati che fruiscono della detrazione Irpef del 110% è effettuato un intervento di riqualificazione energetica (per il quale spetterebbe in via ordinaria la detrazione Irpef ai sensi dell’articolo 14, D.L. 63/2013), anche quest’ultimo può godere della maggiore agevolazione del 110% delle spese sostenute nella soglia consentita per ciascuna tipologia di intervento di efficientamento.

Il bonus del 110% per gli interventi antisismici

L’articolo 119, D.L. 34/2020 ha elevato al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16, D.L. 63/2013, relativi agli interventi per misure rivolte alla riduzione del rischio antisismico degli immobili.

Il bonus del 110% per installazione di impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo

Nel caso in cui, congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico o antisismico che fruisca della detrazione maggiorata del 110%, siano effettuati anche i seguenti interventi, gli stessi possono fruire della detrazione con la stessa aliquota maggiorata:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica può fruire della detrazione del 110% fino a un ammontare di spese non superiore a 48.000 euro, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici previsti per la stessa tipologia di investimento;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013 può fruire detrazione del 110%, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

L’opzione per formalizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito del bonus del 110% 

Le modalità operative per trasformare la detrazione fruibile con, alternativamente, un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero un credito di imposta saranno approvate da parte dell’Agenzia delle entrate entro fine giugno. La norma anticipa che a tali fini sarà necessario:

  • per gli interventi energetici, avere l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato e la congruità delle spese sostenute;
  • per gli interventi antisismici, avere l’asseverazione da parte del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e l’attestazione della congruità delle spese sostenute.

In ogni caso, sarà necessario anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute anche per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per il rilascio del visto di conformità.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]