Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Tabella dei Contenuti

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Descrizione completa del bando

 Per l’attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti indicati nel bando e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

 

Soggetti beneficiari

Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purchè   la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

 

Tipologia di interventi ammissibili

Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento  rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

 

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

La garanzia è concessa a titolo gratuito.

L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.

La percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

La percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

 

Scadenza

In attesa del decreto attuativo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]