Fondo Patrimonio PMI

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Finalità

Il Fondo Patrimonio PMI istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 26), è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

Promosso dal Ministero dell’Economia, il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.

L’obiettivo è quello di garantire, alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, liquidità a condizioni vantaggiose.

Le imprese potranno utilizzare tale liquidità per sostenere gli investimenti e le spese connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante e i costi per il personale. Inoltre, vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del Prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni integralmente adempiuto.

 

Beneficiari

Possono richiedere l’intervento del Fondo le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, che:

  • hanno un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti calcolo ammontare ricavi : nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, il valore dei ricavi 2019 deve essere definito dalla somma dei ricavi registrati da tutte le società del gruppo, se si redige bilanci a livello consolidato, al netto delle operazioni infragruppo (valore dei ricavi aggregato);

calcolo dipendenti :

Il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto di:

  • dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
  • proprietari gestori (imprenditori individuali);
  • soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società
  • nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, la verifica del numero di dipendenti, intesi come prima, è effettuata a livello di gruppo.

Il numero dei dipendenti non dovrà tener conto di:

  • apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
  • dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
  • lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd “interinali”);
  • durata dei congedi di maternità o parentali.
  • hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;
  • hanno deliberato, successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31dicembre 2020, un aumento di capitale sociale a pagamento in misura non inferiore a 250.000 euro;
  • aver emesso un’obbligazione o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche;
  • non risultano, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.
  • Rientrano tra le imprese ammissibili anche quelle che, a causa della crisi generata dal Coronavirus, hanno aperto successivamente al 31 dicembre2019, la procedura del concordato preventivo in continuità a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data del 19 maggio 2020(data di entrata in vigore del decreto Rilancio) e che le stesse si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla suddetta data del 19 maggio 2020.Non possono richiedere l’intervento del Fondo (soggetti esclusi):
    • le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo
    • le società che hanno in corso una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, non essendo in grado di garantire – tra le altre cose – il rispetto delle obbligazioni che scaturiscono dall’emissione di uno strumento finanziario (in primis, il rimborso dello strumento finanziario emesso).

 

Interventi del Fondo

Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:

Valore nominale del singolo titolo o obbligazione : € 10.000;

Ammontare massimo dei titoli sottoscritti: 

L’importo massimo è pari al minore tra:

  • tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito
  • il 12,5% del fatturato 2019

Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:

  • il 25% del fatturato 2019;
  • il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato)
  • il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione dell’aiuto.

Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.

Tasso agevolato: 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni).

Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza.

Il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)

È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:

  • mantenimento dell’occupazione (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento 
  • investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso 
  • investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso.

Per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso. L’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis.

Obblighi :

  • Non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci, nonché al rimborso anticipato dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli strumenti finanziari  oppure a modifiche della clausola di subordinazione dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli strumenti finanziari;
  • Accreditare l’importo della sottoscrizione degli Strumenti in un conto corrente dedicato su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al prestito;
  • Fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

Versamento dell’aumento di capitale sociale:

Al momento della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, sarà obbligatorio trasmettere la delibera di assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale.

Non è obbligatorio

trasmettere la documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo in aumento del capitale effettuato; il versamento dovrà avvenire entro il termine previsto dal Decreto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari da parte di Invitalia, ovvero entro10 (dieci) giorni dall’esito positivo del procedimento istruttorio, termine entro il quale l’impresa dovrà produrre la documentazione contabile attestante l’avvenuto integrale versamento (necessaria per il perfezionamento dell’operazione e, quindi, per la sottoscrizione da parte di Invitalia degli strumenti finanziari emessi e contestuale erogazione del loro controvalore nominale).

Modalità di accesso al Fondo

L’accesso al Fondo Patrimonio PMI prevede il seguente iter:

La domanda di finanziamento deve essere:

  • presentata tramite la piattaforma Invitalia dopo che la società ha effettuato l’aumento del capitale e ha deliberato l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito.
  • è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società. 
  • È obbligatorio trasmettere la delibera di assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale.

Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello: non ci sono graduatorie. Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni).

In caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla

Sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]