Disegno di Legge di Bilancio – Piano Transazione 4.0

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/11/2020, prevede una proroga delle principali misure del Piano Transizione 4.0.

L’obiettivo del Piano Transizione 4.0, rafforzato dalla Manovra 2021 con circa 24 miliardi di euro agganciati al Recovery plan, è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19. 

La Manovra 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano Transizione 4.0 -credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, bonus ricerca e sviluppo, credito d’imposta formazione 4.0 – con una serie di novità.

 

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • E’ confermata la possibilità per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022 di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari almeno al 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi entro giugno 2023).

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote per i beni materiali e immateriali

Nel 2021 salgono le aliquote e i massimali per alcuni investimenti ammissibili al credito d’imposta per beni strumentali nuovi. Nel dettaglio l’aliquota del credito d’imposta per beni strumentali  materiali e immateriali non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232-2016) sale dal 6% al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali. Per i beni funzionali allo smart working, invece, l’aliquota aumenta fino al 15%.

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 ed al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote per i beni materiali 4.0

  • Per spese  inferiori a € 2.500.000: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori ad € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000 è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Nel 2022 , invece, le aliquote dell’incentivo si abbassano di nuovo, di conseguenza:

  • il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 torna al 6%;
  • il credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 viene riconosciuto:
  • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20%  del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Questo vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al20% del costo di acquisizione.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (indicati nell’allegato B alla legge n.232-2016), invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, sia nel 2021 che nel 2022. Sono quindi ammissibili gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da € 700.000 ad € 1.000.000.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni indicati nell’allegato B alla legge n. 232-2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.

 

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali ”ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di € 5.000.000 il credito d’imposta è fruibile in un anno.
  • E’ ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credto relativo agli investimenti in beni strumentali.
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Ricerca & sviluppo, innovazione, design e green

Salgono anche le aliquote e i massimali del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design :

  • per ricerca e sviluppo: aliquota da 12% al 20%, massimale del beneficio spettante da 3 a 4milioni;
  • per innovazione tecnologica e design: aliquota dal 6% al 10% (fino al 15% per progetti di innovazione tecnologica legati alla transizione ecologica o innovazione digitale 4.0), con massimale da 1,5 a 2 milioni.

L’incentivo è esteso fino al 31 dicembre 2022.

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da € 3.000.000 a € 4.000.000.
  • Innovazione tecnologica : incremento dal 6% al 10% e massimale da € 1.500.000 a € 2.000.000.
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da € 1.500.000 a € 2.000.000.
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da € 1.500.000 a € 2.000.000.

 

Credito Formazione 4.0

  • Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.
  • E’ riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure 2021 e 2022.

Esteso fino al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0, con un ampliamento delle spese ammissibili, tra cui rientrano:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

Garanzie alle imprese anche nel 2021

Conferma fino al 30 giugno 2021 della disciplina derogatoria del Fondo di garanzia PMI, della garanzia SACE e della moratoria straordinaria per le micro, piccole e medie imprese.

 

Fondo SIMEST

Nel testo licenziato il 16 novembre dal Consiglio dei ministri (CDM) trovano posto, quindi, 1,55 miliardi di euro che assicurano anche per il 2021 il funzionamento del Fondo SIMEST per l’internazionalizzazione delle imprese che anche nel 2021 continuerà a mantenere più o meno lo stesso schema di gioco varato quest’anno per affrontare la crisi economica causata dal Covid e cioè: una parte del finanziamento a fondo perduto (e che quindi non va restituito) e l’esenzione dalle garanzie. Oltre a rifinanziarlo, pertanto, la Manovra proroga anche al 30 giugno 2021 l’esenzione sulla prestazione delle garanzie, che prima del Covid dovranno essere prestate per poter ottenere i finanziamenti agevolati di SIMEST.

 

Nuova Sabatini

La legge di Bilancio 2021 toglie il limite dei 200mila euro di finanziamento per accedere al contributo statale previsto dalla Nuova Sabatini in un’unica soluzione. Ricordiamo che la Nuova Sabatini sostiene gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

Ad oggi, il meccanismo di funzionamento della misura prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno); l’erogazione in un’unica soluzione è prevista – come stabilito dal dl Semplificazioni – per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200mila euro. La legge di Bilancio2021 intende eliminare questa soglia ed estendere l’erogazione del contributo statale in un’unica soluzione a favore di tutte le PMI beneficiarie, indipendentemente dall’importo del finanziamento.

Si tratta di un importante intervento semplificativo, che renderà più efficiente la gestione dello strumento agevolativo, consentendo alle imprese beneficiarie di incassare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere sei anni per l’incasso della totalità del contributo.

 

Bonus Sud prorogato fino al 2022

La legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, noto anche come bonus Sud .

L’incentivo è rivolto alle imprese che effettuano l’acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

 

Potenziato e prorogato il credito d’imposta per R&S nel Mezzogiorno

La Manovra 2021 potenzia e proroga per il periodo 2021-2022 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo – inclusi i progetti in materia di COVID-19 – nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’incentivo spetta:

  • nella misura del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
  • nella misura pari al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, 
  • nella misura del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nuovo incentivo per operazioni di aggregazione aziendale

Per stimolare la crescita dimensionale delle aziende italiane, la Manovra 2021 introduce un nuovo incentivo a sostegno dei processi di aggregazione aziendale, realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.

L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

In caso di conferimento d’azienda, invece, il limite è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d’imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]