De minimis: incentivi per chi investe in startup

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]La crescente attenzione del nostro Paese nei confronti delle start up, ha portato lo scorso anno ad un ampliamento sostanziale del regime chiamato “de minimis”.

Riformato dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), tale regime fiscale è stato pensato ad hoc per incentivare gli investimenti verso soggetti economici definiti “innovativi”.

Il metodo studiato ha lo scopo di offrire dei benefici in termini di detrazione a coloro i quali decidono di investire per la nascita e lo sviluppo di start up e PMI innovative italiane.

Nulla quaestio sul fatto che i finanziatori possano essere persone fisiche o società. Ma l’ordinamento impone il rispetto di limiti in termini di importo, direttive per le tempistiche e le modalità di presentazione della domanda, per la fruizione dei vantaggi fiscali e per i soggetti che possono beneficiarne.

 

Cos’è il regime de minimis e in che fase opera

Il regime de minimis è stato previsto per la prima volta da una fonte normativa europea, nello specifico dal Regolamento UE del 2013 n. 1407.

La ratio di tale previsione era legata all’opportunità di incentivare gli aiuti concessi alle start up e alle imprese, tutelando la normale concorrenza sul mercato.

Il regime de minimis prevede una detrazione IRPEF del 50% a beneficio delle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup o PMI innovative.

Se ad investire, fossero delle imprese, il beneficio del regime sarebbe una deduzione ai fini IRES.

L’attenzione alla non alterazione della concorrenza, ha imposto un paletto fondamentale: si è stabilito infatti che un’impresa possa ricevere in de minimis aiuti per importi fino a 200.000 euro durante un arco di tre anni.

Per questo motivo si dovranno sommare tutti gli aiuti e gli incentivi ricevuti dall’impresa in regime de minimis nei tre esercizi precedenti. Rientreranno nella somma gli importi a qualsiasi titolo ricevuti, come ad esempio quelli per investimento, per promozione o per ricerca e sviluppo.

Rispetto alla fase della vita aziendale in cui tale regime può operare, fino al 2020 era prevista una detrazione/deduzione del 30% per gli incentivi operati sia in fase di costituzione, sia in fase di ampliamento dell’attività di impresa.

Con il Decreto Rilancio, invece, la maggior aliquota stabilita al 50% è relativa solo ad investimenti per aumenti di capitale, escludendo quindi quelli effettuati in fase di costituzione della startup.

 

Startup innovative: chi sono le beneficiarie degli investimenti?

Le imprese che possono beneficiare degli investimenti sono startup innovative che, in quanto tali, devono rispettare dei requisiti.

Innanzi tutto si tratta di imprese neocostituite e fino al sessantesimo mese di attività.

Per essere definite innovative devono avere un oggetto sociale appunto “innovativo” e ad alto valore tecnologico.

Infine, occorre che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti quantitativi:

  • essere titolari, depositari o licenziatari di un brevetto o di un software registrato presso la SIAE;
  • avere forza lavoro costituita per almeno 2/3 da laureati magistrali o per almeno 1/3 da dottorandi;
  • presentare all’interno del bilancio di ogni esercizio, almeno il 15% dei costi (o dei ricavi) per attività di ricerca e sviluppo. Per la definizione di tali voci occorre far riferimento al Principio Contabile OIC 24 e all’articolo 24 del Decreto Legge n. 179 del 2012.

 

Perché una startup mantenga lo status di innovativa occorre che verifichi annualmente i requisiti presso la propria Camera di Commercio, entro un mese dall’approvazione del bilancio.

 

Come ottenere investimenti in de minimis e come evitare disconoscimento e decadenza

Per poter ottenere investimenti con il regime de minimis, occorre che l’impresa beneficiaria ottenga una autorizzazione ministeriale.

A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme a Invitalia, ha messo a disposizione un’apposita piattaforma su cui l’azienda beneficiaria dovrà presentare un’istanza preventivamente alla ricezione dell’investimento.

La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che dovrà indicare il soggetto investitore, l’ammontare dell’investimento e della detrazione e gli altri aiuti ottenuti usufruendo del regime.

Per evitare di incorrere in un successivo disconoscimento del beneficio, la startup beneficiaria dell’investimento dovrà ricevere dal soggetto investitore due documenti fondamentali: una certificazione dell’investimento effettuato (entro 60 giorni dall’accreditamento delle somme) e una descrizione del piano degli investimenti.

 

Un altro aspetto rilevante per evitare di decadere dal beneficio del regime è in capo all’investitore e riguarda la durata dell’investimento per tre anni.

In caso contrario, infatti, il soggetto investitore sarà chiamato a restituire la detrazione/deduzione ottenuta, unitamente agli interessi legali ma senza l’applicazione di sanzioni.

Esempi di circostanze che causano il decadimento dal beneficio fiscale sono: la cessione della partecipazione da parte dell’investitore, la riduzione del capitale sociale della startup, il recesso o l’esclusione dell’investitore dalla compagine aziendale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]