Cura Italia – Credito di imposta sugli atti dei negozi: stabilite le modalità

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Finalità

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di fruizione e istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta introdotto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia.

Il credito d’imposta, viene concesso, nella misura del 60% dell’importo dell’affitto del mese di marzo 2020, ai soggetti che esercitano  un’attività d’impresa  nell’ambito della quale conducono in  locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta  è  utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. 

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.  Il codice tributo 6914 è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

 

Beneficiari

Soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

 

Soggetti Esclusi

Soggetti che esercitano arti e professioni.

Pertanto  va evidenziata l’impossibilità di usufruire del credito d’imposta in esame per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1 ad esempio:

  • un immobile in categoria catastale C/3 laboratori per arti e mestieri
  • un immobile in categoria catastale D: molti bar, ristoranti e locali di dimensioni medie

 

Attività Ammesse

Possono fruire del credito d’imposta le attività oggetto di sospensione indicati nell’art. 1 del D.P .C.M. 11.03.2020, ovvero:

  • attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  • esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri  commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attività;
  • attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Non possono fruire del credito d’imposta le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P .C.M. 11.03.2020.

Attività commerciali che non sono state oggetto di sospensione individuate nell’allegato 1 del richiamato decreto e di seguito elencate:

Ipermercati

  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 

Attività Escluse

  • periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati  di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto  per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Attività inerenti i servizi alla persona individuate nell’allegato 2 del richiamato decreto e di seguito elencate:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Tipologia di Immobile

Il credito di imposta si riferisce esclusivamente, alle “locazioni” di immobili in categoria C/1.

Ricordiamo che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale mentre nel dettaglio si parla di negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.

Attraverso tale intervento si intende sostenere un’ampia platea di soggetti che non detiene in proprietà l’immobile in cui esercita l’attività d’impresa.

N.B.: ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa in un immobile di proprietà è prevista la sospensione del pagamento del mutuo secondo quanto disposto dall’art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18.

 

Misura dell’agevolazione

Verrà corrisposto un credito d’imposta pari al 60% del canone di affitto. Non è previsto un massimale.

Dalla nostra lettura della relazione tecnica allegata al Decreto Cura Italia, riteniamo che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna dimostrare di aver sostenuto la spesa per il canone di locazione nel mese di marzo 2020.

 

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]