Contributo a fondo perduto perequativo: stabilita la percentuale di peggioramento del risultato economico

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con Decreto del Mef del 12 novembre 2021 (che da attuazione al comma 19 dell’articolo 1 del DL 73/2021), è stato definito che il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere peggiore di quello 2019 di almeno il 30% e, in tale evenienza, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati, si applicano altre specifiche percentuali scelte in base ai ricavi dei richiedenti.

Il decreto prevede che per determinare l’ammontare del contributo spettante, alla differenza
tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello riguardante lo stesso periodo del 2019, diminuita degli altri contributi eventualmente già ricevuti dall’Agenzia delle entrate, gli interessati devono applicare percentuali diverse, a seconda della loro dimensione, determinata in base ai ricavi 2019:

  • 30%, per chi ha ricavi o compensi non superiori a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Requisiti

Per quanto riguarda i requisiti necessari al riconoscimento del contributo, lo stesso non spetta se l’ammontare dei contributi già ricevuti dall’Agenzia (i cui riferimenti normativi sono indicati nel Decreto del Mef) è pari o superiore alla descritta differenza di risultato. Lo stesso, nel caso in cui la dichiarazione Redditi 2021 sia stata trasmessa dopo il termine del 30 settembre scorso e anche quando la dichiarazione relativa al 2019 non sia stata validamente presentata.

Infine, chiarisce che le eventuali dichiarazioni integrative o correttive, relative agli anni d’imposta 2019 e 2020, presentate dopo il 30 settembre 2021, le quali evidenziano un importo del contributo perequativo maggiore di quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse tempestivamente, non rilevano ai fini della determinazione del sussidio.

L’ Agenzia delle entrate provvederà a breve ad approvare, con proprio provvedimento, il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare le istanze con cui richiedere il contributo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]