Circolare Superbonus 110%

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Decreto Rilancio, così come convertito con legge n 77/2020, ha, previsto una particolare agevolazione fiscale connessa agli interventi di riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche (definiti trainanti).

Con D.M. del 06/08/2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quelli dell’Economia e dell’Ambiente, sono stati indicati i requisiti minimi che gli interventi devono avere per poter usufruire dell’agevolazione del 110%. Si consiglia, prima di dare avvio agli interventi, di avere conferma dal professionista incaricato di seguire i lavori che questi soddisfino i requisiti previsti dal decreto, potendo, quindi, usufruire della detrazione del 110%.

Riqualificazione energetica

Viene prevista una detrazione pari, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo per i seguenti lavori:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente. L’importo massimo di spesa agevolabile è così determinabile:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 

Per funzionalmente indipendente si intende una unità, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno dell’immobile (anche in edifici plurifamiliari). 

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;

 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. L’importo massimo di spesa agevolabile è così determinabile:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 

 

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (come sopra definito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione.

L’importo massimo di spesa agevolabile è pari ad euro 30.000 è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nella circolare 24 del 2020, per meglio spiegare le modalità di calcolo del limite massimo agevolabile, l’Agenzia delle Entrate scrive, prendendo ad esempio un intervento di isolamento termico:

Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi devono consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici o all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • ovvero (ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche) il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe A4).

Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del “superbonus” deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazione per interventi antisismici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90%. L’incremento di detrazione non si applica per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente CdM n. 3274/2003.

La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici.

Gli interventi trainati

Il Decreto Rilancio ha esteso il riconoscimento della maggiore aliquota prevista dal Superbonus anche ad una serie di altri interventi (definiti “trainati”) svolti congiuntamente a quelli indicati sopra (definiti “trainanti”). Si tratta, in particolare, delle: 

  • spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (cd. ecobonus), 
  • spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si ribadisce che per poter usufruire della maggiore agevolazione, queste spese devono essere effettuate congiuntamente con quelle trainanti, cioè, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 24 del 2020, eseguite nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

I Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

    • dai condomìni;
    • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono previsti limiti, analizzati in seguito);
    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
    • dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
    • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
    • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
    • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Riguardo ai lavori effettuati dalle persone fisiche, la detrazione spetta esclusivamente fino ad un numero massimo di due unità immobiliari, “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.

Pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:

  • per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Nella circolare 24 del 2020 viene previsto che l’agevolazione non spetta per agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nel Decreto Agosto è stato previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (indipendentemente dalle maggioranze previste nei regolamenti condominiali).

Il calcolo della detrazione

Il Superbonus riconosce una detrazione d’imposta, nella misura del 110% (nei limiti di spesa sopra indicata), da ripartire in cinque quote annuali e si applica alle sole spese sostenute per gli interventi agevolabili sostenute nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’effettuazione degli interventi. 

Per il riconoscimento della detrazione, come per gli altri interventi analoghi, è necessario che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi vada effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con la Cm 24/2020 l’agenzia delle Entrate ha specificato che nelle ipotesi in cui il medesimo immobile sia oggetto di più interventi, tutti potenzialmente agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Le alternative alla detrazione: lo sconto in fattura e la cessione del credito

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi agevolabili, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso; 
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Con provvedimento n. 283847 emanato in data 8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per usufruire di tali due opzioni, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

a) per gli interventi relativi al risparmio energetico, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea);

b) per gli interventi riguardante la riduzione del rischio sismico, questa deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, in base alle disposizioni del D.M. 58/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente. I professionisti incaricati attestano altresì la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

c) i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110% devono essere verificati mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (può essere un dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro) ovvero dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Con il provvedimento n. 283847/2020 è stato, anche, introdotto il modello, da inviare a partire dal 15/10/2020, con il quale viene comunicata la decisione di usufruire o dello sconto in fattura, o della cessione del credito corrispondenti per:

  • gli interventi “ordinari” di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che hanno previsto il sostenimento di spese nelle annualità 2020 e 2021 (in questi casi la comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o dall’amministratore di condominio nel caso di interventi sulle parti comuni, in alternativa avvalendosi di intermediari abilitati);
  • gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, quali quelli di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in questi casi la comunicazione telematica per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari potrà essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità mentre per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali potrà essere effettuata anche dagli amministratori di condominio).

 

Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione.

Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1, 2 e 3 (risparmio energetico) il modello può essere trasmesso telematicamente solo dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione obbligatoria. 

I soggetti che riceveranno il credito, potranno utilizzarlo con la stessa modalità che sarebbe stata utilizzata dal cedente e, precisamente, in 5 quote annuali a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. 

Il modello F24 con l’esposizione della rata del credito di imposta dovrà essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e non si applicano i seguenti limiti alle compensazioni orizzontali:

  • presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • limite generale di compensabilità dei crediti di imposta pari a 700.000 euro;
  • limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Saranno istituiti con risoluzione ancora da emanare i codici tributo per l’esposizione dei crediti di imposta nel modello F24.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]