Bonus pubblicità 2021: entro il mese di marzo l’invio della comunicazione

Tabella dei Contenuti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il bonus pubblicità 2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accedendo tramite:

  • Spid
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • Carta di identità elettronica (CIE)
  • Entratel e Fisconline.

 

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

 

Attenzione: la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

 

 

Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]